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Statuto e Regolamento

UNIONE PROPRIETARI BAGNI

Costituita per atto ai rogiti dott. Enrico Castagni notaro in Pietrasanta in data 13 gennaio 1957 - repertorio n. 2369/1374, modificato dall’Assemblea generale dei Soci il 13/02/1994; modificato dall’Assemblea generale dei Soci il 22/03/2010; modificato nell’Art.11 dall’Assemblea generale dei Soci il 29/01/2015; modificato dall’Assemblea generale dei Soci il 19/04/2018.

 

= STATUTO =

Istituzione - Scopo

ARTICOLO 1
E' costituita con sede in Forte dei Marmi, una Associazione socio-culturale tra i concessionari demaniali proprietari di Pubblici Stabilimenti Balneari, nel territorio del Comune, sotto la denominazione: "UNIONE PROPRIETARI BAGNI".

ARTICOLO 2
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue ogni forma di studio e ricerca socio-culturale per l'incremento dell'industria turistico-balneare, promuove una disciplina uniforme dei Pubblici Stabilimenti Balneari, e quant'altro attiene a questi per qualunque titolo, e cura la tutela dei diritti collettivi dei propri associati, assume la difesa della categoria e svolge assistenza a favore degli Associati, assume la rappresentanza ufficiale della categoria di fronte a qualsiasi Autorità, Ente o Ufficio pubblico o privato, svolge qualsiasi azione rivolta al potenziamento e allo sviluppo del turismo balneare, svolge attività di promozione del territorio e del turismo locale. L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili, avanzi, fondi, riserva o capitale (salvo imposizioni di legge).

ARTICOLO 3
L'Associazione, su Deliberazione dell'Assemblea, potrà aderire alle Organizzazioni Sindacali di categoria, sia Provinciali che Regionali che Nazionali, e si conserverà sempre apartitica. L'Associazione, per il miglior conseguimento degli scopi associativi, potrà aderire e/o sostenere Associazioni, contribuendo anche finanziariamente, e a sostenere quelle attività che hanno finalità simili o collegate con quelle dell'U.P.B. nei limiti di una programmazione economica annuale approvata dall'Assemblea dei Soci. Inoltre potrà stabilire accordi di collaborazione e/o convenzioni per organizzare e coordinare attività comuni, in applicazione dei rispettivi statuti e scopi associativi. L'Associazione potrà, infine, sottoscrivere convenzioni con enti pubblici di ogni genere, fondazioni, associazioni o enti del terzo settore per il miglior conseguimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 4
L'Associazione avrà la durata di anni cinque (5) dalla data dell'atto costitutivo e si intenderà, tacitamente prorogata per eguali consecutivi periodi quinquennali, fino a quando i Soci non ne decidano lo scioglimento.

Patrimonio

ARTICOLO 5
I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria amministrazione sono rappresentati:

a) dalle quote annuali del Soci;
b) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati; 
c) dai proventi da gestioni o iniziative stabili o occasionali.

ARTICOLO 6
Le quote sociali saranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e poi ratificate dall'Assemblea, e dovranno essere versate all'Associazione entro il 31 agosto di ciascun anno, con una tolleranza fino al 30 settembre certificata dal timbro postale. Dopo tale data ma entro il 31 dicembre il ritardato pagamento comporterà a carico del Socio un aggravio della spesa della quota sociale del 15%. Dopo tale data il mancato pagamento comporterà la sospensione da ogni attività sociale. Il concessionario interessato per essere riammesso dovrà farne domanda al Consiglio Direttivo.

L'adesione di fatto all'Associazione al 1 gennaio di ogni anno, motivata da richiesta specifica per i nuovi Soci o da rinnovo tacito per gli altri, obbliga il Socio stesso alla soddisfazione dell'intera quota sociale dell'anno relativo, anche se la sua recessione dall'Associazione, per qualsiasi motivo, dovesse intervenire nel corso del medesimo anno. E’ sancita l’intrasmissibilità del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità dello stesso.

ARTICOLO 7
Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati i concessionari di arenile demaniale proprietari di Pubblici Stabilimenti balneari operanti nel Comune di Forte dei Marmi, sia persone fisiche che società munite o meno di personalità giuridica, ovvero enti diversi. Gli Associati partecipano alle attività sociali: - se persone fisiche, mediante i titolari, ovvero i coniugi o i loro parenti entro il terzo grado, espressamente delegati ai sensi dell'art. 16, secondo comma del presente Statuto; - se soggetto collettivo, mediante i loro legali rappresentanti in carica, ovvero i coniugi o i loro parenti entro il terzo grado di un socio, espressamente delegati ai sensi dell'art. 16, secondo comma dei presente Statuto. Gli Associati (o i loro delegati) dovranno possedere i seguenti requisiti: a) essere maggiorenni; b) avere il pieno godimento dei diritti civili.; c) impegnarsi sul loro onore all'osservanza dello Statuto Associativo, dei deliberati dell'Assemblea e degli altri Organi sociali.

Assemblea

ARTICOLO 8
L'Assemblea Generale costituita da tutti i Soci in regola con la quota sociale rappresenta l'universalità degli Associati ed esprime la sua sovranità attraverso le deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e della Legge, che obbligano tutti i Soci compresi gli assenti e i dissenzienti, pena l'espulsio­ne dall'Associazione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 9
Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) l'approvazione e le eventuali modifiche dello Statuto; 
b) gli indirizzi ed il programma di massima dell'Associazione;
c) l'elezione del Consiglio direttivo;
d) lo scioglimento dell'Associazione per cause di estrema difficoltà;
e) altre questioni che non competono al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 10
Le adunanze dell'Assemblea Generale sono: ordi­narie e straordinarie. L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno tre volte all'anno: nel mese di gennaio, maggio e novembre.

L’Associazione ha l’obbligo di predisporre e approvare un rendiconto annuale (economico   finanziario) da sottoporre a fine esercizio all'Assemblea Generale.

L’Assemblea Generale Ordinaria ogni due anni procede alla nomina del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee Generali Straordinarie si riuniscono ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario o tutte le volte che ne sia fatta domanda scritta da almeno dieci (10) Associati specificando il motivo della richiesta.

ARTICOLO 11
Le Assemblee devono essere convocate mediante avviso da affiggersi nella Sede dell'Associazione e con invito scritto al Socio oppure P.E.C. (posta elettronica certificata) da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione. In casi di necessità può essere convocata entro 24 ore mediante SMS o posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Le Assemblee saranno tenute nella Sede dell'Associazione o negli altri luoghi di volta in volta fissati dagli Amministratori.

ARTICOLO 12
Le adunanze sono valide in prima convocazione quando intervenga almeno la maggioranza dei soci; in seconda convocazione - che potrà aver luogo mezz'ora dopo - sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

ARTICOLO 13
Le deliberazioni si prendono con voto per alzata di mano e a maggioranza semplice; oppure per appello nominale qualora sia richiesto da almeno cinque (5) Soci.

Se una proposta ottiene parità di voti è respinta.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto solo in caso si trattino argomenti che implicano questioni personali.

ARTICOLO 14
Nelle adunanze dell'Assemblea non potranno trat­tarsi affari e questioni che non siano stati preventivamente iscritti all'Ordine del giorno. Sarà però al momento della discussione delle "Varie ed eventuali" che non solo si potranno discutere questioni di scarso rilievo (varie), ma anche affari urgenti che non potevano prevedersi (eventuali).

ARTICOLO 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Asso­ciazione, eccetto l'Assemblea Generale Ordinaria convocata nel mese di gennaio che sarà presieduta da persona eletta di volta in volta fra gli Associati, dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il numero legale degli intervenuti, controllare la validità delle deleghe e dirigere le discussione.

ARTICOLO 16
Tutti i soci possono essere eletti liberamente negli Organi rappresentativi dell'U.P.B.. Ogni socio ha diritto ad un voto singolo che potrà essere espresso nelle sedi opportune dal concessionario stesso ovvero da un suo delegato, oppure dal Legale rappresentante della società concessionaria proprietaria di Pubblico Stabilimento Balneare ovvero da un suo delegato.

Le deleghe, od eventuali attestazioni del diritto, dovranno essere depositate in Segreteria firmate dal delegante e controfirmate dal Presidente e dal Segreta­rio dell'Associazione, a conferma dell'autenticità e saranno ritenute valide - se non conterranno espressamente indicata la loro validità - finché non intervenga la revoca o la rinuncia degli interessati. Ogni delegato non potrà avere più di una (1) delega, valida solo per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Nel rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione è previsto per gli associati maggiori d'età. 

ARTICOLO 17
Di ogni adunanza delle Assemblee, dovrà essere redatto verbale; su di esso apporranno la firma il Presidente e i1 Segretario.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 18
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di undici (11) membri che durano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 19
Possono essere eletti negli Organi rappresentativi dell'U.P.B. i soggetti di cui all'articolo 7 del presente Statuto. Per i delegati vale il disposto dell'art. 16, secondo comma de! presente Statuto.

ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci che si riunisce nel mese di gennaio. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Alla carica di Presidente e di Vice Presidente, potranno essere eletti solo soci che abbiano già ricoperto la carica di consigliere per almeno due mandati biennali, anche se non consecutivi. Il Presidente non potrà ricoprire la carica per più di due mandati biennali consecutivi.

ARTICOLO 21
Tutte le funzioni dei Membri del Consiglio sono gratuite. Tuttavia – se richiesto - è riconosciuto agli stessi un rimborso delle spese documentate, sostenute nell'espletamento di missioni effettuate per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 22
Il Consiglio di Amministrazione cura il funzionamento dell'Associazione; prende d'urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione: presenta all'Assemblea le proposte che ritiene utili al conseguimento degli scopi sociali; ordina le spese necessarie nel limiti delle disponibilità; propone all’Assemblea la tassa e le modalità di riammissione dei Soci decaduti, cura di dare pubblicità idonea alle convocazioni assembleari, alle deliberazioni e ai bilanci.

ARTICOLO 23
Il Consiglio è convocato con invito personale agli interessati, da recapitare almeno tre giorni prima dell’adunanza, ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o quando ne facciamo richiesta almeno quattro (4) consiglieri.

In casi straordinari ed urgenti il Consiglio può essere convocato entro 24 ore mediante telefono, SMS, posta elettronica, fax, o telegramma.

ARTICOLO 24
Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la metà più uno dei suoi membri.

ARTICOLO 25
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per alzata di mano; sono segrete solo quando trattino di persone.

ARTICOLO 26
I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre adunanze consecutive saranno dichiarati decaduti dal Consiglio stesso e sostituiti da coloro che non eletti, li seguivano nella graduatoria dei voti ottenuti in Assemblea.

ARTICOLO 27
La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza automatica del medesimo.

ARTICOLO 28
L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 29
Il Consiglio si può valere per iniziative mirate o per necessità sociali di consulenti ed incaricati esterni retribuiti.

ARTICOLO 30
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione; firma tutti gli atti e i documenti sociali ed ha la sorveglianza su tutte le funzioni dell'Associazione.

Per le operazioni bancarie sono necessarie le firme del Presidente e del Cassiere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente.

ARTICOLO 31
Il Segretario cura le convocazioni delle riunioni, e la redazione dei verbali; di concerto con il Presidente cura il disbrigo della corrispondenza; compie tutte le altre speciali mansioni di sua competenza e coadiuva il Consiglio in tutto ciò che concerne il buon funziona­mento dell'Associazione.

ARTICOLO 32
Il Cassiere tiene in custodia il denaro e i titoli di credito dell'Associazione; cura le riscossioni e i pagamenti.

Per le operazioni bancarie affianca la sua firma a quella del Presidente.

ARTICOLO 33
Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente onorario, che potrà essere designato eventualmente anche tra i non soci, ma che dovrà avere acquisito nel tempo meriti particolari verso l'Associazione o la categoria dei Concessionari balneari.

Elezioni

ARTICOLO 34
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni due anni all'Assemblea Ordinaria del mese di gennaio.

ARTICOLO 35
Nel corso dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, si procederà anche alla formazione del Seggio elettorale composto da tre Soci, di cui uno con il compito di presidente.

ARTICOLO 36
Nell'esprimere le proprie preferenze per l’elezione del Consiglio Direttivo, ogni Socio non potrà indicare più di (5) cinque nominativi su (11) undici posti disponibili.

Qualora due o più candidati ottengano un eguale numero di voti, risulteranno eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i Soci più anziani.

ARTICOLO 37
Una volta proclamati gli eletti da parte dei componenti il seggio elettorale, l'Amministrazione decaduta convocherà al più presto gli eletti per procedere alla distribuzione degli incarichi e nel caso di avvicendamenti al passaggio delle relative consegne.

Modifiche statutarie

ARTICOLO 38
Eventuali modifiche al presente Statuto verranno deliberate nelle Assemblee previste all'art. 10, tenute nelle forme di cui agli art. 11 e 12.

Le proposte di modifica allo Statuto risulteranno approvate solo se raccoglieranno il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

Scioglimento

ARTICOLO 39
In caso di scioglimento le somme e il patrimonio eventualmente residuati saranno destinate, con voto di maggioranza dell'Assemblea, ad associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, co. 190, L. 662/1996.

ARTICOLO 40
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, nonché aventi per oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro l’Associazione, ed anche quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno sottoposte al tentativo di conciliazione presso la CCIAA di Lucca secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione da questa adottato

ARTICOLO 41
Per quanto non specificatamente previsto dal pre­sente Statuto si rinvia alla Legislazione vigente.

Il Presidente
Il Segretario